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Statuto della Fondazione Telecom Italia

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Articolo 1
Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Telecom Italia S.p.A. (il “Fondatore”) è costituita la “Fondazione Telecom Italia” (la “Fondazione”), fondazione senza scopo di lucro.

Articolo 2
Sede e durata

La Fondazione ha sede in Roma, Corso d’Italia 41.
La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale italiano e degli altri territori nazionali dove il Gruppo Telecom Italia è istituzionalmente presente.
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.
La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2100. 

Articolo 3
Scopi, attività strumentali e criteri di modalità di erogazione delle rendite.

La Fondazione si pone come soggetto intermediario tra i bisogni e le esigenze della comunità nell’ambito della solidarietà e dello sviluppo sociale, e il mondo delle istituzioni, delle associazioni, dei soggetti che agiscono in questi ambiti. La Fondazione Telecom Italia agisce prevalentemente attraverso erogazioni i cui criteri e modalità saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo i propri obiettivi attraverso assegnazione di contributi a progetti proposti da soggetti e istituzioni terzi senza fini di lucro, che abbiano i requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Su specifiche linee operative la Fondazione si può porre direttamente come soggetto operativo, gestendo, quindi, i progetti stessi.
La Fondazione intende perseguire istituzionalmente la definizione, la realizzazione, la promozione di iniziative e progetti:

  • nel campo del sociale, con iniziative educative e assistenziali dedicate alle categorie e alle fasce di popolazione meno protette o comunque svantaggiate;
  • di valorizzazione della progettualità applicata all’educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica;
  • per la tutela del patrimonio storico-artistico, sviluppando modi e forme di fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio stesso.

Per lo svolgimento delle attività suddette, e quindi in via strumentale alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione potrà:

  • richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
  • concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi consulenziali, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
  • acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, nonché collaborare con e partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;
  • amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e museali, convegni ed incontri, ed in generale eventi, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti;
  • istituire premi ed erogare borse di studio;
  • svolgere attività di formazione, corsi e seminari inerenti agli scopi istituzionali della Fondazione;
  • svolgere attività di promozione, realizzazione e pubblicazione di studi, ricerche e materiali informativi e divulgativi, sotto forma di monografie, periodici, audiovisivi e simili, anche per il tramite del World Wide Web, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti ed i requisiti imposti dalla legge;
  • promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle iniziative promosse dalla Fondazione;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, fermo restando il divieto di compiere attività commerciali.

Articolo 4
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall’atto costitutivo;
  • dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  • dai contributi dell’Unione Europea con espressa destinazione al patrimonio;
  • dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
  • dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Articolo 5
Fondo di gestione

Per l’adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

  • le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 4;
  • le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
  • i contributi del Fondatore;
  • i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Articolo 6
Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente e il Vice Presidente; 
  • il Comitato Scientifico;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Segretario Generale.

Alle cariche degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate. Alle cariche degli organi della Fondazione può essere eventualmente attribuito un emolumento, comprensivo del rimborso spese, da stabilirsi all’atto della nomina.

Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo dal Fondatore. Esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri designati dal Fondatore prevalentemente all’interno del Gruppo Telecom Italia, in rappresentanza delle strutture organizzative aziendali interessate per ruolo e competenza alle attività della Fondazione.
Il Fondatore provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il consigliere che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi e scade al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avviene entro trenta giorni mediante nomina da parte del Fondatore che indica anche la durata della carica.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione ed il coordinamento dei lavori possono essere curati dal consigliere di amministrazione  anagraficamente più anziano.
Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.
Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.
La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi  di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse.
Il Consiglio può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario.

Articolo 8
Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per amministrare la Fondazione. In particolare, fermo restando i compiti previsti in altri articoli dello Statuto:

  • pianifica le attività della Fondazione ed approva le proposte di linee strategiche di programma, nonché i progetti avanzati dal Segretario Generale e verificati dal Comitato Scientifico, deliberando altresì l’erogazione dei fondi;
  • approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e nel secondo semestre il bilancio di previsione;
  • delibera l’adozione di eventuali regolamenti e procedure;
  • nomina il Presidente e il Vice Presidente;
  • provvede a formalizzare la nomina, effettuata dal Fondatore, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
  • nomina i componenti del Comitato Scientifico;
  • nomina il Segretario Generale;
  • approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
  • approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere  con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
  • delibera l’accettazione delle donazioni, dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Articolo 9
Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da assumere con la maggioranza dei presenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente..
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente:

  • ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  • ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
  • esegue, autonomamente o coadiuvato dal Segretario Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo.
Le funzioni di rappresentanza legale e processuale della Fondazione, nonché di esecuzione delle deliberazioni consiliari, come sopra descritte alle lettere c) e d), possono essere riservate al Vice Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica. In tal caso, il Presidente svolge esclusivamente le funzioni sopra descritte alle lettere a) e b).
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se del caso, dal Vice Presidente ovvero dal Segretario Generale, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di cinque membri  nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Segretario Generale della Fondazione ed ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella individuazione degli specifici ambiti di intervento e nella elaborazione dei singoli programmi operativi annuali, nonché nella verifica della coerenza con le finalità stabilite dallo Statuto della Fondazione.
I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei membri in carica, anche al di fuori dei suoi componenti. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione per l’ordinaria gestione ed a tal fine:

  • coordina il Comitato Scientifico;
  • ricerca, individua ed istruisce le strategie, le linee di programma e gli specifici progetti da sottoporre al Comitato Scientifico per la verifica di coerenza con le finalità stabilite dallo Statuto della Fondazione  e quindi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • predispone i mezzi e gli strumenti necessari per la concreta realizzazione delle attività della Fondazione curando l’organizzazione dei processi di lavoro, la gestione delle risorse umane, ivi incluse quelle in eventuale regime di distacco, ed il controllo delle attività eventualmente affidate in outsourcing dal Consiglio di Amministrazione;
  • cura i rapporti con le istituzioni e i beneficiari delle erogazioni;
  • eroga i fondi;
  • fornisce gli elementi per il corretto utilizzo delle risorse finanziarie elaborando analisi in ordine alla coerenza e compatibilità della gestione con il quadro normativo ed economico di riferimento;
  • fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati assicurando rendicontazioni per il controllo della gestione patrimoniale, delle erogazioni effettuate, degli impegni di spesa e delle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
  • gestisce, per le finalità della Fondazione, tutti i rapporti con gli enti esterni ed i privati.
  • procede all’accettazione dei contributi e delle elargizioni dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo su designazione del Fondatore, che provvede altresì a designare il Presidente.
I membri del Collegio dei Revisori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio scade al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica. Il rinnovo dell’organo avviene entro trenta giorni mediante nomina da parte del Fondatore.
Il membro del Collegio dei Revisori che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, viene sostituito dal Fondatore entro trenta giorni dalla notizia della cessazione e rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

Articolo 13
Controllo dell’autorità governativa

La Fondazione è soggetta al controllo dell’autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Codice Civile.

Articolo 14
Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione.
Entro il 30 aprile successivo, o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze - adeguatamente motivate - lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell’esercizio.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.
E’ vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ad eccezione di quelle imposte da norme di legge vigenti.

Articolo 16
Scioglimento

E’ prevista l’estinzione della Fondazione nell’ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, ed in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.
In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ai soggetti, pubblici o privati, italiani e stranieri, che perseguano i medesimi fini della Fondazione.
Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 17
Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

 
 
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